La valutazione dei rischi non riguarda soltanto il nome della mansione: deve considerare le attività svolte davvero e le condizioni in cui si lavora. In gravidanza puoi chiedere quali rischi siano stati individuati e quali misure siano previste. Il datore di lavoro è responsabile della valutazione e non può delegarla, come ricorda l’INAIL.
La tutela specifica della maternità è disciplinata dal decreto legislativo 151/2001 e si affianca alla valutazione generale prevista dalla normativa sulla salute e sicurezza. Le misure individuali previste per la gravidanza vengono attivate dopo che la lavoratrice ha informato il datore di lavoro: è quindi utile farlo per iscritto e conservare prova della comunicazione. La valutazione aziendale dei rischi, invece, è un obbligo generale e non nasce solo quando una lavoratrice comunica di essere incinta. La distinzione tra tutela della maternità e valutazione dei rischi in ottica di genere è richiamata anche dall’INAIL.
Come chiedere informazioni
Dopo aver comunicato la gravidanza, puoi chiedere per iscritto quali rischi siano stati valutati per il tuo lavoro e quali misure si applichino al tuo caso. La legge prevede che le lavoratrici e i rappresentanti per la sicurezza siano informati sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure di prevenzione e protezione. Questo non equivale, di per sé, a un diritto automatico della lavoratrice a ricevere l’intero documento di valutazione dei rischi (DVR): per esaminarne i contenuti puoi coinvolgere il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS). Se presente, puoi inoltre confrontarti con il medico competente.
La nota dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) dell’8 luglio 2025 chiarisce che la verifica deve riguardare mansione, ambiente, orario e modalità concrete di svolgimento della prestazione. In caso di richiesta di interdizione, l’INL fa riferimento alla parte del DVR relativa alle lavoratrici gestanti e puerpere.
Cosa controllare nella valutazione
Usa queste domande come traccia di confronto, non come sostituto di una valutazione tecnica. Gli elementi pertinenti dipendono dalle attività e dal luogo di lavoro.
- Mansioni e organizzazione: sono considerate tutte le attività che svolgi, i turni, l’orario e i diversi ambienti in cui lavori?
- Esposizioni e condizioni: sono valutati, se presenti, agenti fisici, chimici o biologici, movimentazione di carichi, posture, stazione in piedi, ritmi e altri fattori connessi alla prestazione?
- Lavori vietati: è verificato se le attività rientrano tra quelle indicate dalla legge come pericolose, faticose o insalubri, o tra le condizioni di lavoro da valutare specificamente?
- Misure applicabili: è spiegato come evitare l’esposizione e quali attività o condizioni cambieranno, oppure a quali mansioni compatibili potresti essere assegnata?
Il decreto 151/2001 individua sia lavori vietati sia rischi e condizioni da valutare. Per questo non basta un elenco generico o una descrizione formale del ruolo: occorre verificare come si svolge il lavoro in concreto. Le schede della monografia INAIL sulla valutazione dei rischi in ottica di genere possono essere uno strumento di supporto, ma non sostituiscono l’analisi della situazione aziendale.
Quali misure devono essere adottate
Se la valutazione individua un rischio per la salute o la sicurezza, il datore deve prima evitarne l’esposizione modificando temporaneamente le condizioni o l’orario di lavoro. Quando questo non è possibile per ragioni organizzative o produttive, deve valutare l’assegnazione a mansioni compatibili. Per alcuni lavori vietati si applicano le specifiche disposizioni del decreto; se non è possibile spostare la lavoratrice, anche a mansioni diverse, l’ITL può disporre l’interdizione. L’assegnazione a mansioni compatibili può comportare anche mansioni inferiori, ma la nota INL precisa che va mantenuto il trattamento economico.
L’interdizione per rischio lavorativo non è la stessa procedura dell’astensione per gravi complicanze della gravidanza, che segue il percorso previsto dalla normativa sanitaria. Per i rischi legati al lavoro la domanda si presenta all’ITL competente per il luogo di lavoro: può farlo il datore oppure la lavoratrice. L’INL mette a disposizione il modulo INL 11 per il datore e il modulo INL 11.1 per la lavoratrice. La pagina del servizio indica la documentazione richiesta, tra cui il certificato medico di gravidanza con la data presunta del parto e, per l’istanza della lavoratrice, la dichiarazione del datore sulla mansione e sull’impossibilità di adibirla ad altre mansioni. Se il datore non collabora o non sai come completare la domanda, chiedi indicazioni all’ITL prima dell’invio.
La nota INL dell’8 luglio 2025 indica che il provvedimento va adottato entro sette giorni dal giorno successivo alla ricezione della documentazione completa; se l’ufficio chiede integrazioni, il termine decorre dal giorno successivo alla loro ricezione. L’astensione per rischio lavorativo decorre dalla data del provvedimento, non dalla presentazione della domanda. Non considerare quindi la sola richiesta come autorizzazione ad assentarti dal lavoro.
Se il rischio non viene affrontato
Se la risposta ricevuta è generica, chiedi che siano precisati i rischi riferiti alle tue attività effettive e le misure previste. Puoi confrontarti con l’RLS e, se presente, con il medico competente. Se il rischio resta senza una misura adeguata, puoi contattare l’ITL del luogo di lavoro per informazioni. Per segnalare possibili violazioni è inoltre disponibile la richiesta di intervento ispettivo, da presentare con gli elementi e i documenti utili a sostenere quanto segnalato.
Fonti
- Normattiva, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, testo vigente al 1° gennaio 2026, in particolare articoli 7, 11, 12 e 17.
- INL, nota prot. n. 5944 dell’8 luglio 2025, indicazioni operative su valutazione dei rischi e interdizione.
- INL, Interdizione anticipata-post partum lavoratrici madri, servizio e modulistica.
- INL, Richiesta di intervento ispettivo.
- INAIL, La valutazione dei rischi in ottica di genere, monografia 2024.
- INAIL, Valutare il rischio, obblighi generali del datore di lavoro.


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