Quando un contratto a termine scade e il datore vuole assumere di nuovo la stessa persona con un altro contratto a tempo determinato, devono trascorrere 10 giorni se il primo contratto è durato fino a sei mesi, oppure 20 giorni se è durato più di sei mesi. La regola riguarda il rinnovo, cioè la stipula di un nuovo contratto dopo la scadenza: non la proroga, che prolunga il contratto già in corso. Sono previste eccezioni, in particolare per attività stagionali, ipotesi individuate dalla contrattazione collettiva e startup innovative. Il riferimento è l’articolo 21 del Decreto legislativo 81/2015, verificato per le regole in vigore al 9 ottobre 2026.
Come si calcola l’intervallo
Il termine si calcola dalla data di scadenza del contratto precedente. In pratica, se il rapporto termina dopo una durata non superiore a sei mesi, il nuovo contratto non va avviato prima che siano trascorsi 10 giorni; se il precedente è durato più di sei mesi, l’attesa è di 20 giorni. La durata da considerare è quella del contratto che scade, non la somma dei rapporti avuti in passato.
La distinzione tra rinnovo e proroga è importante. Con la proroga le parti concordano di spostare in avanti la scadenza del medesimo rapporto; con il rinnovo il primo contratto termina e ne viene stipulato un altro. L’intervallo di 10 o 20 giorni riguarda questa seconda situazione. Se il nuovo contratto è avviato prima del termine previsto e non ricorre un’eccezione, la legge dispone la trasformazione del secondo contratto a tempo indeterminato.
Le eccezioni previste dalla legge
Attività stagionali
Lo stop tra un contratto e il successivo non si applica ai lavoratori impiegati nelle attività stagionali. Rientrano nella disciplina sia le attività elencate dal D.P.R. 1525/1963, sia le ulteriori attività individuate dai contratti collettivi nei limiti previsti dalla legge.
Su questo punto è intervenuta la legge 203/2024: l’articolo 11 ha chiarito che possono essere stagionali anche attività organizzate per rispondere a intensificazioni del lavoro in determinati periodi dell’anno o a esigenze legate ai cicli stagionali del settore o dei mercati serviti dall’impresa, quando lo preveda la contrattazione collettiva. Il Ministero del Lavoro, nella circolare n. 6 del 27 marzo 2025, precisa che le attività devono essere individuate in modo specifico: non basta un richiamo generico alla stagionalità. La norma interpretativa si applica anche ai contratti collettivi già sottoscritti prima della sua entrata in vigore.
Ipotesi individuate dai contratti collettivi
L’articolo 21 esclude l’applicazione dell’intervallo anche nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi. Per capire se il rinnovo possa avvenire senza attendere i 10 o 20 giorni, occorre quindi consultare il CCNL applicato e verificare se la situazione concreta rientra in una delle ipotesi che disciplina. Le regole possono variare tra settori: non è sufficiente che l’azienda o il lavoratore considerino utile o urgente il nuovo rapporto.
Imprese startup innovative
Per le imprese che possiedono i requisiti di legge per essere qualificate come startup innovative, i limiti stabiliti dall’articolo 21 non si applicano per quattro anni dalla costituzione, oppure per il periodo più breve previsto per le società già costituite. L’eccezione riguarda i limiti di quell’articolo, compreso l’intervallo tra contratti: non significa che siano disapplicate tutte le regole sul lavoro a termine.
Intervallo e causale sono questioni diverse
Rispettare la pausa non basta, da solo, a rendere legittimo qualsiasi rinnovo. L’articolo 21 prevede che il contratto possa essere rinnovato liberamente nei primi 12 mesi; successivamente, servono le condizioni previste dall’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 81/2015. Vanno inoltre verificati gli altri limiti applicabili, compresa la durata complessiva dei rapporti. Intervallo, causale e durata sono requisiti distinti.
Attenzione ai rapporti con la Pubblica amministrazione
Per il pubblico impiego la disciplina ha particolarità ulteriori, anche nei contratti collettivi dei singoli comparti. Inoltre, l’articolo 36 del decreto legislativo 165/2001 esclude che una violazione delle regole imperative comporti la costituzione di un rapporto a tempo indeterminato con una Pubblica amministrazione; possono però restare responsabilità e altre conseguenze previste dalla legge. Per questo, in caso di contratto con un ente pubblico, è opportuno verificare il CCNL e la specifica disciplina applicabile, senza trasferire automaticamente le conseguenze previste per il settore privato.
In sintesi: la regola generale è attendere 10 giorni dopo un contratto durato fino a sei mesi e 20 giorni dopo uno più lungo. Prima di applicarla, bisogna distinguere il rinnovo dalla proroga e controllare se l’attività è stagionale, se il CCNL prevede un’eccezione o se il datore è una startup innovativa in possesso dei requisiti.
Fonti
- Normattiva, Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, articolo 21.
- Legge 13 dicembre 2024, n. 203, articolo 11.
- Ministero del Lavoro, circolare n. 6 del 27 marzo 2025.
- Normattiva, Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articolo 36.
- D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525, elenco delle attività stagionali.


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