Nel 2026 alcuni lavoratori dipendenti che scelgono di continuare a lavorare dopo aver maturato i requisiti per la pensione possono chiedere l’incentivo al posticipo del pensionamento. La misura permette di ricevere in busta paga l’importo corrispondente alla quota IVS a carico del lavoratore, rinunciando al relativo accredito contributivo. La quota dovuta dal datore di lavoro continua a essere versata.
La legge di Bilancio 2026 ha esteso la misura a chi matura entro il 31 dicembre 2026 i requisiti per la pensione anticipata ordinaria. Le indicazioni applicative sono nella circolare INPS n. 42 del 3 aprile 2026. Il termine del 31 dicembre 2026 riguarda il raggiungimento dei requisiti pensionistici, non la scadenza per presentare la domanda dell’incentivo.
Chi può accedere nel 2026
Possono chiedere l’incentivo i lavoratori dipendenti, pubblici o privati, iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) o alle forme sostitutive ed esclusive della stessa. Devono aver maturato uno dei requisiti previsti e proseguire l’attività lavorativa dipendente:
- Pensione anticipata flessibile: i requisiti dovevano essere maturati entro il 31 dicembre 2025: almeno 62 anni di età e 41 anni di contributi.
- Pensione anticipata ordinaria: i requisiti devono essere maturati entro il 31 dicembre 2026: 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini.
La proroga è prevista dall’articolo 1, comma 194, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. Per la finestra della pensione anticipata flessibile già applicabile nel 2025, si vedano anche le indicazioni INPS della circolare n. 19 del 25 febbraio 2026.
Ci sono limiti ed eccezioni da considerare prima di presentare la richiesta. Per il Fondo Volo non bastano i requisiti contributivi ridotti previsti per quel Fondo: occorre aver maturato quelli indicati dalla norma. Per gli autoferrotranvieri, la verifica del diritto segue le specifiche regole richiamate dall’INPS. Inoltre, la misura non si applica se per il rapporto di lavoro è già previsto un abbattimento, totale o parziale, della quota contributiva a carico del lavoratore.
La facoltà non può essere esercitata dopo aver conseguito una pensione diretta, salvo l’assegno ordinario di invalidità, né dopo aver raggiunto il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia. Per quest’ultimo limite, il riferimento può essere l’età prevista dalla gestione di appartenenza se inferiore, quando la contribuzione è accreditata in un’unica gestione; in presenza di contribuzione in più gestioni, si applica il requisito generale previsto dalla normativa. La circolare INPS n. 102 del 2025 precisa inoltre che la facoltà di rinuncia può essere esercitata una sola volta durante la vita lavorativa.
Quanto si riceve e cosa succede ai contributi
L’importo corrisponde alla quota IVS a carico del lavoratore che, dopo l’accoglimento della domanda, non viene più versata all’ente previdenziale ma è corrisposta in busta paga. Non è una cifra uguale per tutti: dipende dalla contribuzione dovuta nel singolo rapporto. Le somme non concorrono al reddito imponibile ai fini fiscali e non sono imponibili ai fini contributivi. Resta dovuto il versamento della quota a carico del datore di lavoro. La quota del lavoratore a cui si rinuncia, invece, non viene accreditata ai fini pensionistici. I dettagli sono nella circolare INPS n. 102 del 16 giugno 2025.
Come presentare la domanda
La domanda va presentata all’INPS: l’incentivo non si attiva automaticamente quando si maturano i requisiti. La richiesta di verifica si può inoltrare tramite il servizio online INPS, tramite patronato o contattando il Contact Center, secondo le indicazioni del messaggio INPS n. 799 del 5 marzo 2025. Il servizio online si trova nell’area dedicata alle domande di pensione, nella sezione “Certificati”.
L’INPS verifica il possesso dei requisiti e comunica l’esito al lavoratore. Se accoglie la richiesta, informa anche il datore di lavoro tramite “Comunicazione bidirezionale”: il datore può applicare l’incentivo solo dopo aver ricevuto la comunicazione. La circolare n. 42 del 2026 indica un termine di trenta giorni dalla domanda o, se necessario, dalla ricezione della documentazione integrativa.
La decorrenza dipende da quando viene presentata la domanda. Se arriva prima della prima decorrenza utile della pensione anticipata flessibile o ordinaria, l’incentivo decorre da tale data. Se viene presentata contestualmente o dopo, gli effetti decorrono dal primo giorno del mese successivo alla domanda. Le finestre possono variare in base alla gestione e alla situazione lavorativa.
Quando termina e si può revocare
L’incentivo cessa se il lavoratore consegue una pensione diretta, salvo l’assegno ordinario di invalidità, o raggiunge il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia applicabile al suo caso. Può cessare anche se il lavoratore revoca la rinuncia: la revoca ha effetto dal primo giorno del mese di paga successivo. Anche il diritto di revoca, come la rinuncia, è esercitabile una sola volta nel corso della vita lavorativa. Le regole sono illustrate dalla circolare INPS n. 102 del 2025 e dalla circolare n. 42 del 2026.
La scheda del servizio INPS riporta ancora alcune date e requisiti riferiti al 2025: per la finestra aggiornata al 2026 occorre quindi fare riferimento alla circolare n. 42. Per situazioni che coinvolgono più gestioni o regole settoriali è opportuno verificare il proprio caso con l’INPS o con un patronato.
Fonti
- INPS, circolare n. 42 del 3 aprile 2026.
- INPS, circolare n. 19 del 25 febbraio 2026.
- INPS, circolare n. 102 del 16 giugno 2025.
- INPS, messaggio n. 799 del 5 marzo 2025.
- INPS, scheda del servizio Incentivo al posticipo del pensionamento.
- INPS, Incentivo al posticipo del pensionamento: le novità 2026.
- Legge 30 dicembre 2025, n. 199, Gazzetta Ufficiale.


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