Per dimettersi, nella maggior parte dei rapporti di lavoro subordinato privato occorre inviare il modulo telematico del Ministero del Lavoro: una lettera o un’e-mail al datore, da sole, non sostituiscono la procedura prevista. Prima dell’invio è importante verificare il contratto applicato, il preavviso e la data di decorrenza indicata; dopo la trasmissione, si può revocare la comunicazione entro sette giorni.
Chi deve usare la procedura online?
La procedura riguarda le dimissioni volontarie e quelle per giusta causa, oltre alla risoluzione consensuale, nei casi previsti dall’articolo 26 del decreto legislativo 151/2015. Per le dimissioni, l’invio non richiede l’approvazione del datore di lavoro. La risoluzione consensuale presuppone invece un accordo tra le parti: compilare il modulo non sostituisce tale accordo. Restano fuori dalla procedura ordinaria, tra gli altri, i rapporti alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni e il lavoro domestico. Sono previste regole specifiche anche per le risoluzioni concluse nelle sedi conciliative previste dalla legge e per le dimissioni dei genitori lavoratori soggette a convalida presso l’Ispettorato territoriale del lavoro. Per questi casi è opportuno rivolgersi all’ITL o a un soggetto abilitato prima di procedere. Il quadro generale è descritto nella guida di Cliclavoro sulle dimissioni telematiche e nella pagina del Ministero del Lavoro.
Come si inviano le dimissioni?
Il lavoratore può compilare il modulo direttamente sul portale Servizi Lavoro, accedendo con SPID o Carta d’identità elettronica (CIE). In alternativa può rivolgersi a un patronato, un’organizzazione sindacale, una commissione di certificazione, un ente bilaterale, un consulente del lavoro o una sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro. In questo caso il soggetto autorizzato identifica l’interessato e fa firmare la delega richiesta dal sistema; non servono SPID o CIE per trasmettere tramite intermediario. La procedura è descritta anche nella pagina del Ministero del Lavoro dedicata alle dimissioni.
Una volta effettuato l’accesso, si seleziona il rapporto da interrompere e si compilano i dati richiesti, indicando la tipologia di comunicazione e la decorrenza secondo quanto richiesto dal modulo. Per i rapporti iniziati dal 2008 il sistema recupera i dati disponibili dalle comunicazioni obbligatorie; per quelli precedenti possono essere richiesti ulteriori dati del datore, come codice fiscale, sede di lavoro e indirizzo e-mail o PEC. Prima di confermare, controlla che datore e rapporto selezionati siano quelli corretti e che la tipologia scelta corrisponda alla tua situazione: dimissioni volontarie, per giusta causa oppure risoluzione consensuale.
Dopo la conferma, il sistema genera un PDF e trasmette la comunicazione al datore di lavoro e all’INL. Salva il documento e controlla nello storico del portale che il modulo risulti inviato. La trasmissione è automatica: per le dimissioni non è prevista una successiva approvazione del datore. Se la notifica e-mail non arriva o riscontri un problema tecnico, verifica la comunicazione nel portale e, per dubbi sull’uso del servizio, contatta l’URP online del Ministero.
Che cosa controllare sul preavviso?
L’invio telematico non elimina l’eventuale obbligo di preavviso. Prima di scegliere la data, verifica il tipo di contratto, il CCNL applicato e le clausole del contratto individuale: durata, decorrenza e condizioni non sono uguali per tutti. In particolare, non applicare automaticamente a un contratto a tempo determinato le regole previste per il recesso da un rapporto a tempo indeterminato; se vuoi interromperlo prima della scadenza, chiedi una verifica della tua situazione. La guida di Cliclavoro richiama l’obbligo di preavviso e l’eventuale indennità sostitutiva quando non viene rispettato. Le dimissioni per giusta causa costituiscono un’eccezione, ma selezionare questa voce nel modulo non dimostra, da solo, che ne ricorrano i presupposti: in caso di dubbio, confrontati prima con un sindacato o un professionista.
Esempio ipotetico: se il CCNL prevede un preavviso e il lavoratore intende cessare prima che sia trascorso, la sola indicazione di una data nel modulo non cancella le conseguenze del mancato preavviso. È bene verificare prima con il datore o con un consulente se sia possibile concordare una data diversa e quali conseguenze economiche comporti l’accordo.
Come si revocano le dimissioni?
È possibile inviare la revoca entro sette giorni dalla data di trasmissione della comunicazione, non dalla data in cui il rapporto dovrebbe cessare. Si accede nuovamente alla procedura, si cerca il modulo già inviato e si attiva la funzione di revoca o ripensamento: non occorrono altri dati rispetto a quelli già trasmessi. Conserva anche la ricevuta o il PDF della revoca e verifica che compaia nello storico. Le modalità sono illustrate nella pagina ministeriale sulle dimissioni.
Esempio ipotetico: se le dimissioni vengono trasmesse il 10 del mese e la cessazione è indicata per una data successiva, il termine di sette giorni per revocarle decorre dalla trasmissione del 10, non dal giorno di cessazione. In caso di incertezza sulla scadenza, contatta tempestivamente il Ministero o un soggetto abilitato: attendere l’ultimo giorno può complicare la gestione di un problema tecnico.
Fonti
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Dimissioni: procedura, soggetti abilitati, esclusioni e revoca.
- Cliclavoro, portale del Ministero del Lavoro, Dimissioni telematiche: quadro generale e preavviso.


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