Se durante la malattia cambia il luogo in cui si è reperibili per una visita fiscale, si può comunicare il nuovo indirizzo all’INPS tramite lo Sportello per il cittadino per le visite mediche di controllo. La comunicazione all’Istituto non sostituisce gli obblighi verso il datore di lavoro: per i dipendenti privati restano da seguire le modalità previste dal contratto; i dipendenti pubblici devono avvisare la propria amministrazione.
È importante comunicare la variazione prima di spostarsi e tenere conto della sua decorrenza: l’indirizzo inserito tramite il servizio è considerato utile almeno dal giorno successivo all’invio. Ecco chi deve fare la comunicazione e come procedere.
Chi deve comunicare il cambio di indirizzo
Lo Sportello è rivolto ai lavoratori dei settori privato e pubblico. Permette di associare una nuova reperibilità a un certificato di malattia ancora in corso di prognosi. L’INPS precisa che il servizio non sostituisce la comunicazione dovuta al datore di lavoro.
Lavoratori privati. Chi ha diritto alla tutela previdenziale di malattia deve comunicare all’INPS la variazione con tempestività e comunque prima di effettuare lo spostamento. Deve inoltre informare il datore di lavoro secondo le modalità previste dal contratto applicabile.
Lavoratori pubblici del Polo unico. In base alle indicazioni INPS, durante il periodo di prognosi la variazione va comunicata alla propria amministrazione. Anche i dipendenti pubblici possono usare lo Sportello, che agevola il flusso delle informazioni, ma la comunicazione tramite il servizio non sostituisce l’avviso all’amministrazione.
Come usare lo Sportello INPS
Si accede alla pagina dello servizio INPS, si seleziona «Utilizza il servizio» e ci si autentica. La scheda del servizio specifica che, dopo l’accesso, è possibile selezionare un certificato di malattia ancora in prognosi e comunicare un indirizzo diverso da quello indicato nel certificato.
Per l’accesso, il messaggio INPS n. 2442 del 30 giugno 2023 indica SPID almeno di livello 2, Carta nazionale dei servizi (CNS) o Carta d’identità elettronica (CIE). Selezionato il certificato, si inseriscono i dati richiesti e si salva la comunicazione, seguendo le istruzioni visualizzate. Il manuale utente dello Sportello descrive i campi dell’indirizzo e la conferma dei dati.
L’indirizzo deve essere completo: il manuale elenca, tra i campi richiesti, toponimo, via, numero civico, provincia, comune e CAP. Nel campo dedicato ai dettagli si possono aggiungere indicazioni utili per individuare il luogo, come frazione, palazzina o interno. È opportuno verificare con attenzione i dati prima di confermare.
Lo Sportello consente anche di consultare gli indirizzi comunicati in precedenza e lo storico delle visite di controllo; per le visite sono disponibili i verbali quando presenti. Per lo stesso certificato si possono comunicare indirizzi successivi: secondo la circolare INPS n. 106 del 23 settembre 2020, una nuova reperibilità sostituisce quella precedente solo per gli eventuali periodi che si sovrappongono, mentre le comunicazioni restano tracciate.
Quando vale il nuovo indirizzo
La circolare n. 106/2020 precisa che il nuovo indirizzo comunicato tramite lo Sportello è considerato utile almeno dal giorno successivo a quello dell’invio. Per i lavoratori privati aventi diritto alla tutela previdenziale, la comunicazione deve inoltre precedere lo spostamento. Perciò, se il cambio è previsto per un determinato giorno, è necessario inviare la variazione con anticipo sufficiente: non bisogna dare per scontato che abbia effetto già il giorno dell’invio.
Se il servizio telematico non è disponibile, l’INPS ammette canali alternativi. Il messaggio INPS n. 2442/2023 specifica che si può ricorrere al Contact center solo in caso di indisponibilità del servizio. Il recapito di cellulare e/o l’indirizzo e-mail devono risultare aggiornati nell’Archivio Unico dei Contatti Telematici; se non è presente alcun recapito, è possibile fornire un contatto valido per quella sola comunicazione. In alternativa, sempre solo quando il servizio non è disponibile, è consentito scrivere alla casella istituzionale dell’Ufficio medico-legale della Struttura INPS territorialmente competente. La circolare n. 106/2020 non è quindi l’unico riferimento per queste modalità: si applicano anche le precisazioni successive del messaggio del 2023.
Il cambio di reperibilità non è un’uscita temporanea
Lo Sportello serve a comunicare il luogo in cui si è reperibili durante la malattia; non va usato per segnalare un allontanamento temporaneo per terapie, visite mediche, accertamenti sanitari o altri motivi giustificati. L’INPS distingue questi casi dalla variazione dell’indirizzo. È quindi opportuno conservare la documentazione utile a giustificare un’eventuale assenza e seguire le regole applicabili al proprio caso.
Per le visite mediche di controllo, le fasce di reperibilità indicate dall’INPS sono dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, per tutti i giorni coperti dalla certificazione, compresi sabati, domeniche e festivi. L’assenza non giustificata può comportare le conseguenze economiche descritte dall’Istituto, che variano in base al numero di assenze. La variazione dell’indirizzo è una comunicazione distinta dal certificato medico: secondo la circolare n. 106/2020, non si chiede al medico curante di richiamare il certificato per modificarne il recapito.
Fonti
- INPS, Sportello per il cittadino per le visite mediche di controllo, aggiornamento 3 agosto 2026.
- INPS, circolare n. 106 del 23 settembre 2020.
- INPS, messaggio n. 2442 del 30 giugno 2023.
- INPS, Manuale utente dello Sportello per il cittadino per le visite mediche di controllo, versione 2.10 del 4 marzo 2024.
- INPS, Indennità di malattia/degenza ospedaliera e visite mediche di controllo, aggiornamento 21 settembre 2026.


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